Progetto di modifica della disciplina IMU
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Progetto di modifica della disciplina IMU
Il Presidente del Consiglio si è impegnato a proporre un emendamento (anche se non si sa bene a che cosa) per la precisazione della materia delle esenzioni dall'imposta municipale propria previste per gli enti non commerciali...
Il comunicato del Governo è presente al seguente link: http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=66727
Il comunicato del Governo è presente al seguente link: http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=66727
Re: Progetto di modifica della disciplina IMU
Si discute ancora di modifiche.. E' di oggi l'articolo del Sole24Ore che spiega le proposte di modifica del tributo che si stanno discutendo...
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-02-22/frenata-esenzioni-233539.shtml?uuid=AaV2oBwE
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-02-22/frenata-esenzioni-233539.shtml?uuid=AaV2oBwE
Re: Progetto di modifica della disciplina IMU
Dal portale IPSOA arrivano ulteriori chiarimenti per quanto conerne l'IMU sugli immobili siti all'estero..
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1070921&linkparam=In%20Primo%20Piano
La tematica appare veramente interessante...
http://www.ipsoa.it/Articoli/link.aspx?ID=1070921&linkparam=In%20Primo%20Piano
La tematica appare veramente interessante...
Re: Progetto di modifica della disciplina IMU
Finalmente le attese modifiche.. Con la conversione del d.l. 16/2012 sono state introdotte rilevanti novità in materia IMU. Il seguente articolo spiega cosa cambierà:
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_377941.aspx
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_377941.aspx
Re: Progetto di modifica della disciplina IMU
Ecco dal sito della Camera dei deputati una spiegazione particolareggiata delle modifiche:
"Durante l’esame del provvedimento al Senato, sono state introdotte all’articolo 4 numerose modifiche e integrazioni alla disciplina dell’IMU – imposta municipale propria, la cui applicazione sperimentale è stata prevista, per gli anni 2012-2014, dall’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il comma 1-bis, lettera a) esenta dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali a uso strumentale, a condizione che siano ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. Il comma 5, lettera d) prevede che l’acconto IMU 2012 sui fabbricati rurali strumentali sia versatonella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta, con saldo alla seconda rata. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, da dichiarare al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, nel 2012 il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre. La lettera b)del comma 1-bisprecisa chegli immobili esenti dall'imposta municipale propria sono assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali. Il comma 5, lettera b) dispone l’esenzione da imposta per gli immobili classificati in catasto come F2, ovvero le unità immobiliari collabenti nonché la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per i fabbricati di interesse storico o artistico. La lettera c) del comma 5 innalza da 130 a 135 la misura del moltiplicatore da applicare per il calcolo della base imponibile IMU per i terreni agricoli. La lettera e) del comma 5, reca alcune limitazioni all’applicazione dell’IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. Il comma5-bis affida a un decreto ministeriale l’individuazione dei comuni nei quali si applica l’esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. Le letteref) e g)del comma 5 escludono dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e sugli immobili posseduti dai comuni, siti sul proprio territorio, colpiti da imposta. La lettera h) del comma 5 recaintegrazioni alla disciplina dell’IMU relative, tra l’altro, agli adempimenti a carico dei comuni, alle dichiarazioni e ai versamenti. In particolare, per l’anno 2012, in sede di pagamento della prima rata dovrà versarsi il 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista per l’abitazione principale, senza sanzioni e interessi. La seconda rata sarà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta, salvo conguaglio. Si consente inoltre di modificare l’importo delle aliquote di base e della suddetta detrazione con uno o più DPCM. La lettera i) riguarda il rimborso che lo Stato è tenuto a versare per il minore gettito derivante dall'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale ai comuni delle regioni a statuto speciale. I commi 5-ter e 5-quater abrogano alcune disposizioni vigenti in materia di determinazione della base imponibile (a fini ICI e delle imposte sui redditi) per gli immobili di interesse storico e artistico; i successivi commi 5-septies e 5-octies introducono modalità agevolate di determinazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi da locazione di immobili di interesse storico o artistico". Cosa ne pensate?
"Durante l’esame del provvedimento al Senato, sono state introdotte all’articolo 4 numerose modifiche e integrazioni alla disciplina dell’IMU – imposta municipale propria, la cui applicazione sperimentale è stata prevista, per gli anni 2012-2014, dall’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il comma 1-bis, lettera a) esenta dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali a uso strumentale, a condizione che siano ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. Il comma 5, lettera d) prevede che l’acconto IMU 2012 sui fabbricati rurali strumentali sia versatonella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta, con saldo alla seconda rata. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, da dichiarare al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, nel 2012 il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre. La lettera b)del comma 1-bisprecisa chegli immobili esenti dall'imposta municipale propria sono assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali. Il comma 5, lettera b) dispone l’esenzione da imposta per gli immobili classificati in catasto come F2, ovvero le unità immobiliari collabenti nonché la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per i fabbricati di interesse storico o artistico. La lettera c) del comma 5 innalza da 130 a 135 la misura del moltiplicatore da applicare per il calcolo della base imponibile IMU per i terreni agricoli. La lettera e) del comma 5, reca alcune limitazioni all’applicazione dell’IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. Il comma5-bis affida a un decreto ministeriale l’individuazione dei comuni nei quali si applica l’esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. Le letteref) e g)del comma 5 escludono dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e sugli immobili posseduti dai comuni, siti sul proprio territorio, colpiti da imposta. La lettera h) del comma 5 recaintegrazioni alla disciplina dell’IMU relative, tra l’altro, agli adempimenti a carico dei comuni, alle dichiarazioni e ai versamenti. In particolare, per l’anno 2012, in sede di pagamento della prima rata dovrà versarsi il 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista per l’abitazione principale, senza sanzioni e interessi. La seconda rata sarà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta, salvo conguaglio. Si consente inoltre di modificare l’importo delle aliquote di base e della suddetta detrazione con uno o più DPCM. La lettera i) riguarda il rimborso che lo Stato è tenuto a versare per il minore gettito derivante dall'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale ai comuni delle regioni a statuto speciale. I commi 5-ter e 5-quater abrogano alcune disposizioni vigenti in materia di determinazione della base imponibile (a fini ICI e delle imposte sui redditi) per gli immobili di interesse storico e artistico; i successivi commi 5-septies e 5-octies introducono modalità agevolate di determinazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi da locazione di immobili di interesse storico o artistico". Cosa ne pensate?
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